PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «ovvero inabili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero soggetti in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono inseriti i seguenti:

      «41-bis. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia un soggetto con handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitato a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma 41-ter del presente articolo. In tale caso, inoltre, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza.
      41-ter. L'impossibilità allo svolgimento autonomo delle funzioni, di cui al comma 41-bis, può derivare da:

          a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

          d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assumere cibi e bevande, di lavarsi e di vestirsi».

 

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Art. 3.

      1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità presentano apposita istanza, allegando copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dalla quale risulti la situazione di disabilità del soggetto.
      2. Il diritto di cui alla presente legge matura dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza approvata.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante prelievo dello 0,1 per cento delle vincite delle lotterie e di qualsiasi altro gioco gestito dallo Stato o da enti da esso autorizzati.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007.